Torna ad essere operativa la norma che sanziona la mancanza del modulo di controllo delle assenze, per i periodi nei quali manca la registrazione tachigrafica dell’attività dell’autista.
Analisi normativa e casi pratici.
Con una decisione che farà discutere, l’ottava sezione della Corte di Giustizia Europea ha pronunciato una sentenza che chiarisce il tenore dell’art. 34 del Reg. UE 165/2014 nella parte in cui prevede che “gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.
Secondo la Corte nulla vieta agli stati membri di imporre l’utilizzo del modulo di controllo delle assenze, per i casi nei quali non risulti possibile verificare l’attività dell’autista dalle registrazioni della scheda conducente o dai fogli di registrazione (i cosiddetti “dischi”). La violazione di tale obbligo, come vedremo, per l’Italia comportava e comporterà di nuovo, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Un po’ di storia…
Dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE 165/2014, sia la Commissione Europea (con la Commission Certification n. 7 del 2016) che il Governo italiano (con la circolare del Ministero dei Trasporti n. 5933 del 1.9.2016) avevano chiarito che la compilazione di tale modulo non era più obbligatoria (sebbene rimanesse consigliata) e che la sua assenza non avrebbe più potuto essere sanzionata. Per l’Italia, in sostanza, si è trattato di disapplicare l’art. 9 del Decreto Legislativo n. 144/2008 il quale prevede che “il conducente che non ha con sé, ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo … è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 146,00 a Euro 584,00”.
Già allora si era precisato che rimaneva l’obbligo per l’autista di giustificare i 28 giorni di attività in caso di controllo su strada e che, soprattutto nel caso di utilizzo di mezzi dotati di cronotachigrafo analogico, il modo più semplice per giustificare i periodi di assenza di guida rimaneva quello di compilare il modulo di controllo delle assenze. La mancanza del modulo, tuttavia, non poteva più essere sanzionato ed eventualmente l’autista che non avesse avuto al seguito i dati di alcune giornate lavorative, avrebbe subito la sanzione prevista dall’art. 19 della Legge 727/1978 (52 euro per ogni giorno senza giustificativo).
Faccio notare che il citato art. 9 del Decreto Legislativo n. 144/2008 non è mai stato abrogato, ma è semplicemente stato disapplicato dalle forze di polizia e di controllo, su indicazione di una circolare ministeriale.
La decisione della Corte di Giustizia Europea
La decisione riguarda un caso avvenuto in Austria: nel corso di un controllo su strada un conducente non era in grado di documentare l’attività di diversi giorni antecedenti quello del controllo e non era in possesso del modulo di controllo delle assenze. Per tale ragione, l’autista è stato sanzionato per violazione di una norma di diritto austriaco che punisce proprio l’assenza del modulo di controllo delle assenze. In seguito al ricorso del conducente, il giudice ha sospeso il processo, chiedendo alla Corte di Giustizia Europea, tra le altre cose, anche di interpretare la norma che sembrerebbe vietare l’obbligatorietà di tale modulo.
La Corte ha sostenuto che il divieto per gli stati membri di imporre l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le attività dei conducenti quando sono lontani dal veicolo “mira unicamente a porre rimedio alla prassi di taluni Stati membri che, oltre alle registrazioni effettuate nei tachigrafi, esigevano sistematicamente dai conducenti, come mezzo di prova delle loro attività, la presentazione di moduli nazionali, atteso che tale prassi comportava oneri amministrativi e costi supplementari per le imprese di trasporto su strada”. Qualora invece dall’esame dei dati tachigrafici manchino le registrazioni automatiche e/o manuali, allora l’attestazione dell’attività redatta dal datore di lavoro del conducente, secondo il modello contenuto nell’allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2007/230/CE, continua ad essere lo strumento migliore per l’armonizzazione dei controlli in tutto il territorio europeo.
Poiché la normativa europea non prevede le sanzioni per la mancata compilazione del modulo, lascia a ciascuno Stato membro la libertà di decidere se imporre o meno l’adozione di tale modulo, stanziandone l’assenza.
L’Italia, come visto sopra, ha previsto questa sanzione all’art. 9 del D.Lgs. 144/2008, che non è mai stata abrogato ed è subito tornato operativo grazie alla circolare del 27 maggio 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha già dato evidenza delle implicazioni pratiche della nuova sentenza.
Fonte: www.fiapautotrasporti.it